postato il 4 Agosto 2010 | in "In evidenza, Riceviamo e pubblichiamo, Spunti di riflessione"

Rimborsi ai viaggiatori: un provvedimento che tutela i consumatori

“Riceviamo e pubblichiamo”
Come tutti sappiamo, in base alla Carta dei diritti del passeggero è previsto il caso di cancellazioni dovute a «eventi eccezionali».
In questi casi il viaggiatore ha il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure l’imbarco, il prima possibile o in data più conveniente, su un altro volo.
La compagnia aerea ha, ovviamente, l’obbligo di un’adeguata assistenza a terra comprensiva di: somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di eventuali pernottamenti, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche e, nell’era del tecnologico, fax e email a disposizione.
Il cliente tuttavia non ha diritto ad alcun risarcimento per i danni subiti.
Nessuna eccezione, sia per l’assistenza che per gli eventuali rimborsi, per i voli low cost che devono osservare, in ogni caso, la Carta del passeggero.
Per quanto riguarda i ritardi, il 17 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunitario che riguarda anche i diritti del passeggero per i voli in ritardo. Gli “indennizzi” sono, ovviamente, in relazione alla durata del ritardo. Vediamo i vari casi. Il passeggero ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, se il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto:
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree.
Qualora l’orario di partenza è rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo. Inoltre, nel caso in cui il ritardo è di almeno 5 ore, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto. Quest’ultimo caso è quello che rende particolarmente nervosi perchè dopo aver aspettato 5 ore avere solo il rimborso del biglietto, senza indennizzo economico, è, quanto meno, vessatorio. Comunque resta la facoltà del passeggero di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nel caso in cui subisse un danno (per esempio un affare non concluso) dovuto al ritardo del volo, ma questa via è molto poco seguita, proprio perchè i tempi della Giustizia sono molto lunghi.
Chiaramente non stiamo parlando dei ritardi per “cause di forza maggiore”, ad esempio dovuti alla nube di cenere che alcuni mesi fa si è formata nei cieli d’Europa, ma parliamo di quando ,per un “motivo imprecisato”, l’aereo resta a terra o accumula un ritardo eccessivo.
Il problema si presenta, soprattutto per i ritardi, con una certa frequenza, soprattutto in Estate e nei periodi festivi in genere, quando il numero dei passeggeri aumenta vertiginosamente. Le compagnie aeree, spesso, si coprono dai rischi di rimborso del biglietto tramite assicurazioni, e soprattutto facendo un calcolo statistico: mettono in conto che un certo numero di voli avrà problemi e quindi darà luogo ad un risarcimento che, diventa una semplcie aprtita di giro, visto che si tratta di rimborsare il prezzo del biglietto. E’ ovvio, quindi, che le compagnie aeree se la cavano “con poco” rispetto al disagio che possono causare.
Ma questa situazione, sta per cambiare.
Infatti, nell’ambito del Decreto Tirrenia, l’on.le Compagnon (UDC) componente della Commissione Trasporti della Camera, ha fatto approvare un ordine del giorno che impegna il governo a varare una serie di sanzioni che dovranno diventare operative il prima possibile ed essere contneute nei prossimi Decreti in materia di trasporti.
Compagnon ha dichiarato: “Il rimborso del prezzo del biglietto aereo per ritardi superiori a due ore o per cancellazioni ingiustificate è una questione di serietà. Esprimo pertanto soddisfazione per l’accoglimento del mio ordine del giorno con cui ho impegnato il governo a introdurre sanzioni pecuniarie già nei prossimi provvedimenti in materia di trasporti per le compagnie aeree che dimostrano scarsa sensibilità quando i propri passeggeri restano a terra per ore per cause imputabili ai gestori dei voli: un conto sono le cause di forza maggiore legate a questioni di sicurezza, un conto sono invece i ritardi provocati per responsabilità diretta delle compagnie stesse. I danni, personali ed economici, che gli utenti patiscono vanno risarciti in modo totale o parziale in proporzione all’entità e alla gravità del ritardo”.
Quindi, dando corso al provvedimento dell’UDC, la compagnia aerea, non solo si trova a rimborsare il biglietto, ma a apgare una multa (si spera il più salata possibile) e quindi sarà scoraggiata a proseguire nel fenomeno dell’overbooking o nel non prestare sufficiente attenzione nel calcolo della tempistica dei voli e questo si traduce in una una tutela molto più completa per il consumatore e il cittadino.

Gaspare Compagno

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