postato il 12 Ottobre 2012 | in "Economia, In evidenza, Riceviamo e pubblichiamo"

Le modifiche del pagamento IVA agevoleranno i commercianti e i piccoli imprenditori

“Riceviamo e pubblichiamo” di Mario Pezzati

Nell’ottica di agevolare le piccole imprese e i commercianti per alleggerire la crisi, il governo ha giustamente modificato il regime di IVA per cassa.

Si tratta di un provvedimento perché va incontro a circa il 95% delle imprese e degli autonomi in Italia.

Cosa significa nel concreto avere modificato questo regime? Per comprendere bene la portata di tale modifica, facciamo un salto indietro all’art. 6 del D.P.R. n. 633/72 che disciplina, in materia di IVA, il momento dell’effettuazione dell’operazione e dunque il momento rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta.

Il primo comma del suddetto art. 6 stabilisce, come principio generale, che la cessione dei beni si considera effettuata per i beni mobili all’atto della consegna o spedizione, per i beni immobili all’atto traslativo della proprietà (stipula contratto e consegna chiavi). Il terzo comma, invece, stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento.

Però a questi principi generali si oppongono delle eccezioni, di cui la più rilevante è contenuta nel comma 5 del medesimo art. 6 quando prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti, quali Stato ed Enti Statali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Unità Sanitarie Locali, ecc. In sostanza, i cedenti e/o prestatori possono posticipare l’esigibilità dell’IVA dovuta sulle fatture relative alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi al momento dell’effettivo incasso, evitando in tal modo di impiegare risorse finanziarie per anticipare l’IVA su vendite o prestazioni non ancora incassate.

Il principio generale stabilisce quando una vendita si considera conclusa e nasce l’obbligo di versare l’IVA allo Stato, anche se non vi è ancora stato trasferimento di denaro. Ovviamente a questo punto abbiamo che, una azienda o un commerciante che vende della merce, anche se non ha incassato il denaro, si trova a pagare l’IVA e questo può presentare un problema.

A questo principio generale c’è una eccezione importante, il cosiddetto regime di “IVA per Cassa”, con il quale il commerciante può posticipare il pagamento dell’IVA al momento dell’effettivo incasso.

Questa eccezione era stata introdotta nel 2010 con la direttiva comunitaria 2010/45, cui era seguito, nell’aprile 2011, il pieno recepimento nell’ordinamento italiano, ma con alcuni vincoli importanti (come quello che le operazioni per i differimento dell’IVA, doveva prevedere la cessione di beni e servizi non a privati), in particolare quello del volume d’affari che non poteva essere superiore ai 200.000 euro annui.

Questo limite era stato osteggiato da C.N.A. e da Rete Imprese, e il governo Monti ha deciso di elevare questo limite, portandolo da 200.000 euro a 2 milioni d ieuro.

In pratica il differimento dell’IVA con il decreto Sviluppo Italia 2 dei giorni scorsi, si applica a tutte quelle aziende e commercianti che hanno realizzato un fatturato minore di 2 milioni di euro nell’anno precedente.

Questa modifica permette di allargare tale agevoalzione alla maggior parte delle aziende e commercianti italiani, ma soprattutto va incontro alle esigenze di cassa dei piccoli commercianti e artigiani che, più di altre attività produttive, possono avere problemi di liquidità.



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