postato il 10 Giugno 2011 | in "Giustizia, In evidenza, Riceviamo e pubblichiamo, Riforme"

Referendum, il quesito sul legittimo impedimento

Come noto i prossimi 12 e 13 giugno saremo chiamati a votare per una consultazone referendaria su quattro distinti quesiti. Mentre i primi tre, riguardanti la gestione dell’acqua pubblica e la ricerca e l’introduzione dell’energia nucleare, sono argomenti a forte carattere tecnico, il quarto ha una valenza prettamente politica ed è quello che, sul piano politico appunto, potrebbe avere le maggiori ripercussioni. Vediamo di cosa si tratta( per chi volesse informarsi anche sugli altri quesiti si veda anche http://www.referendum-2011.info/ oppure sull’acqua e sul nucleare): Il quesito n. 4 (Scheda di colore verde) ha per oggetto l’abrogazione della norma che regola il legittimo impedimento invocabile dal Presidente del Consiglio e dai ministri al fine di non presenziare in aula se soggetti a processi; il quesito richiede che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010 n. 51, recante Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Chi vota Si vuole abrogare tale norma; chi vota No la vuole mantenerla.

Occorre brevemente spiegare cosa sia il legittimo impedimento e perchè questo quesito rivesta una particolare importanza politica: per principio generale, applicabile a chiunque in ambito penale, ciascun imputato ha diritto di scegliere se partecipare o meno alle udienze che lo riguardano. Se non partecipa il procedimento va comunque avanti anche in sua assenza, a meno che tale assenza derivi da un “legittimo impedimento”. In quel caso l’imputato ha diritto ad ottenere un rinvio dell’udienza ad altra data nella quale non sussista tale impedimento. Sulla base di questo principio generalmente applicabile, la Legge 7 aprile 2010 ha introdotto principalmente due varianti rilevanti: 1- le incombenze derivanti da attività di governo del Presidente del Consiglio e dei Ministri costituiscono legittimo impedimento nel senso sopra descritto; 2- l’autorità politica che intende avvalersene può autocertificare l’esistenza dell’impedimento senza che vi possa essere alcuna discrezionalità da parte dell’autorità giudicante. In aggiunta la Presidenza del Consiglio può giudicare tale impegno continuativo e richiedere un rinvio per un periodo fino a 6 mesi. Chiamata ad esprimersi sulla materia la Corte Costituzionale, con la sentenza 23/2011 (http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do) ha ridimensionato notevolmente la portata della legge. Infatti, pur ritenendo valido il principio secondo cui gli impegni legati al mandato governativo possano costituire motivo valido quali legittimo impedimento, ha dichiarato illegittima la parte della norma relativa alla possibilità di autocertificazione e di impegno continuativo. In poche parole la Consulta ha stabilito che la sospensione non possa essere richiesta per impegni genericamente continuativi e che, cosa più importante, l’autorità giudicante conserva la propria discrezionalità circa l’effettiva legittimità dell’impedimento addotto con la immediata conseguenza di far riprendere immediatamente i procedimenti sospesi fino a quel momento a carico del Presidente del Consiglio.

Fin qui la parte tecnica del quesito, ora alcune considerazioni di natura più politica.

In primo luogo, siamo sicuri che una vittoria eventuale dei SI modifichi la normativa esistenete? L’abrogazione della norma riporterebbe di fatto la situazione a quel principio di portata generale sopra descritto, ossia alla possibilità che chiunque ha di far valere un proprio legittimo impedimento. D’altronde la citata sentenza delle Corte ha di fatto apposto un avvallo costituzionale alla possibilità che gli impegni istituzionali possano costituire legittimo impedimento secondo il prudente apprezzamnto dell’autorità giudicante. Ne consegue che, di fatto, anche una vittoria dei SI e la conseguente abrogazione della legge 51/2010 potrebbe avere limitatissimi effetti procedurali.

Notevolmente maggiore invece sarebbe la portata politica di una eventuale vittoria del SI: è indubbio infatti che sul tentativo di ostacolare i procedimenti penali a suo carico, il Premier abbia fondato gran parte della propria attività politica, sempre forte, a suo dire, che la propria legittimazione discendesse direttamente dal consenso popolare. Da questo punto di vista il raggiungimento del quorum contro ogni previsione, darebbe la chiara indicazione di quanto questo modo di fare politica non sia più né capito né seguito dalla gente; che la legittimazione popolare non è una delega in bianco, ma al contrario c’è fintanto che chi governa lo fa negli interessi della nazione e non esclusivamente dei propri; che, probabilmente, la norma del legittimo impedimento sia la risposta sbagliata ad un problema, quello del bilanciamento fra i poteri legislativo ed esecutivo da un lato e giudiziario dall’altro, che tuttavia esiste e merita di essere affrontato con ottica altamente istituzionale e non personalistica.

Per questi motivi, nella speranza che chi governa recepisca il messaggio e cambi decisamente passo o, in alternativa, ceda la mano, il 12 e 13 giugno vale la pena andare a votare e votare SI al quesito sul legittimo impedimento.

“Riceviamo e pubblichiamo” di Alberto Evangelisti



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