postato il 14 Luglio 2011 | in "In evidenza, Temi etici"

Il Testamento Biologico

279 si, 206 no, 11 astenuti, la Camera approva!”. Queste parole riecheggiano il 12 luglio 2011 nell’aula di Montecitorio ma la nostra storia parte da qualche anno più in là. 4 aprile 1997: in Spagna a Oviedo i paesi membri dell’Unione Europea firmano la “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alla applicazioni della biologia e della medicina” che invita e vincola i paesi firmatari a creare e ad adottare negli anni seguenti norme contrarie all’accanimento terapeutico e alla regolazione del consenso informatico. A rappresentare l’Italia in quel momento è il primo governo Prodi che presto sarebbe giunto al capolinea con il ribaltone dalemiano. Da quel momento sono passati ben 14 anni, 14 anni intessuti di scontri, astio, fazioni che forse avrebbero potuto e anzi dovuto dare spazio a un maggior dibattito, pacatezza e serenità nell’interesse di tutti .

La “bomba” viene sganciata dal paese dei tulipani nel 2002 con un testo che per molti è la pietra miliare del “diritto all’eutanasia”. In realtà, tale testo stabilisce, non il “diritto all’eutanasia”, l’eccezione di alcune norme del codice penale che prevedevano la non imputabilità del medico per sospensione dell’erogazione di cure -in una regolamentazione peraltro abbastanza rigida- con paziente consenziente. Piccola sottolineatura: la costituzione e il diritto civile olandese, punto di riferimento per il pensiero più libertario, non afferma – così in tutto il resto del mondo – mai esplicitamente che l’eutanasia sia un diritto.

Fra qualche mese, quando il ddl Calabrò sarà definitivamente tramutato in legge con l’approvazione del Senato della Repubblica, anche l’Italia disporrà di una sua legislazione in merito. Ma che cosa afferma nello specifico la legge approvata alla Camera il 12 luglio? Cerchiamo di capirlo insieme.

Essa si compone di nove articoli, il primo dei quali “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”, e vieta esplicitamente “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza”.”

Il secondo articolo è sul consenso informato “Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”.

Ma il cuore della legge è sicuramente l’articolo 3 che “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purchè in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Si tratta di un vero e proprio testamento biologico, denominato DAT, dalla durata di cinque anni e rinnovabile legato al dichiarante e a un suo fiduciario che sarà contenuto in un archivio unico nazionale e informatico sotto la tutela del Ministero della Salute. Il parere del medico sarà tuttavia vincolante perchè “sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno” in base anche alla novità offerte dalla ricerca biomedica nella lotta alle malattie. Escluse dalla sospensione delle cuore sono l’idratazione e l’alimentazione considerate dalla legge non cure ma diritti inalienabili di ogni essere umano.

Non voglio fare discorsoni né rischiare di aprire infiniti dibattiti di stampo bioetico, medico o filosofico: semplicemente invito ciascuno di voi a riflettere molto semplicemente sui contenuti della legge che vi ho elencato in breve e magari a rintracciare e leggere il testo completo.

Piccolo suggerimento: ragioniamo e facciamolo con la nostra testa non facendoci condizionare da schemi di partito ma in base al nostro pensiero, coscienza, rispetto. E’ squallido e insensato prendere posizione perché semplicemente si appartiene a una parte politica e a una certa corrente di pensiero, ognuno di noi ragioni con la sua mente e la sua coscienza. E’ questo l’atteggiamento giusto.

Jakob Panzeri

PER APPROFONDIRE:

La convenzione di Oviedo, consiglio Europeo 4 aprile 1997

Il testo della legge italiana e i dossier allegati sul sito della Camera dei Deputati

La legislazione olandese

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thanos
thanos
12 anni fa

personalmente trovo estremamente riprovevole che il medico possa ignorare la volontà del paziente.



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